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cartella clinica bracco

Perchè una cartella clinica informatizzata

Già da qualche anno la Convenzione del Ministero della Sanità con i medici di medicina generale prevede e incentiva espressamente l'informatizzazione. L'uso di un software ad hoc per la gestione della cartella clinica e della routine ambulatoriale rappresenta certamente il primo, fondamentale passo che il MMG può compiere in questa direzione.

Dal 2005 è un obbligo dotarsi di cartella Clinica informatizzata

Accordo Collettivo Nazionale
Per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
(ai sensi dell'Art.8 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni)

Parte II - Capo II Art. 59 /11
Dalla entrata in vigore del presente Accordo tutti i medici di assistenza primaria sono obbligati a garantire, dal momento dell'assunzione dell'incarico, nel proprio studio e mediante apparecchiature e programmi informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche. Le apparecchiature di cui sopra devono essere idonee ad eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione e devono consentire l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica di qualità dell'assistenza. Per questo e fino alla stipula degli accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all'art. 46 come integrato dai precedenti commi 2 e 3, è corrisposta un'indennità forfetaria mensile di Euro 77,47.

Con che gradualità è indispensabile dotarsene?

Parte II - Capo II Art. 59 /12
I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato al momento della entrata in vigore del presente Accordo devono adempiere all'obbligo di cui al precedente comma 6 nei tempi di seguito indicati:
1. fino a 10 anni di anzianità di laurea, al 1 Gennaio 2004, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo;
2. da 10 a 20 anni di anzianità di laurea, al 1 Gennaio 2004, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
3. da 20 a 30 anni di anzianità di laurea, al 1 Gennaio 2004, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

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